Art. 8.
(Scuola primaria ad indirizzo musicale).

      1. Nell'ambito della scuola primaria, per agevolare l'avvio del percorso didattico-formativo di indirizzo musicale, è istituita, con sedi su tutto il territorio nazionale, la scuola primaria ad indirizzo musicale.
      2. In prima applicazione, diventano scuole primarie ad indirizzo musicale le scuole primarie sedi di laboratorio musicale e le scuole primarie facenti parte di un istituto comprensivo sede di laboratorio musicale o di scuola media ad indirizzo musicale.
      3. L'offerta formativa della scuola primaria ad indirizzo musicale sviluppa la didattica musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, nonché i primi elementi teorici e storici della disciplina musicale.
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti orari, programmi, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge.
      5. Gli istituti di cui al comma 1, sulla base delle richieste dei genitori e degli alunni e nell'ambito del piano dell'offerta formativa, istituiscono cattedre di strumento musicale, canto e danza.
      6. Lo studio dello strumento musicale, del canto o della danza negli istituti di cui al comma 1 ha inizio il terzo anno e dura tre anni.
      7. È istituita la classe di concorso 81/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola primaria), suddivisa in tre indirizzi distinti: strumento, canto e danza. L'indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi.
      8. Ha valore abilitante per la classe di concorso 81/A, esclusivamente per lo specifico indirizzo o strumento cui lo stesso diploma si riferisce, il diploma accademico

 

Pag. 12

di laurea di secondo livello, indirizzo didattico o interpretativo, conseguito presso un conservatorio di musica o presso l'Accademia nazionale di danza.
      9. Le scuole primarie non ad indirizzo musicale possono liberamente organizzare, nelle ore opzionali, corsi di strumento musicale, canto e danza.
      10. L'insegnamento dello strumento musicale, del canto e della danza nella scuola primaria, anche non ad indirizzo musicale, è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 8. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 81/A, distinte per indirizzo e strumento. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
      11. L'insegnamento di strumento musicale, canto o danza prestato, anche a contratto d'opera, presso le scuole primarie di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato a quello prestato sulla classe di concorso 81/A ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, purché gli aspiranti siano in possesso anche della specifica abilitazione. Ai fini del computo si conteggiano i giorni di effettivo servizio.
      12. Le scuole primarie non ad indirizzo musicale possono richiedere la trasformazione in scuole ad indirizzo agli organi di cui all'articolo 19.
      13. I dirigenti delle scuole primarie ad indirizzo musicale nominano un coordinatore musicale, con funzioni di vicario, tra i docenti in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 7 o dal presente articolo, ovvero tra i docenti dei conservatori di musica.